Adempimenti normativi e profili condomini al fine di installazione di una canna fumaria a pellet
- FI DESIGN

- 10 lug 2023
- Tempo di lettura: 2 min

Questo post è dedicato a coloro che si chiedono se fosse possibile installare una caldaia a pellet in una unità immobiliare, facente parte di un condominio.
Per l’installazione di una canna fumaria, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile, per la fattispecie in questione, l’art. 1102 del Codice civile rubricato “Uso della cosa comune”, in cui specifica che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, dove a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni.
Salvo indicazioni nel regolamento di condominio oppure sulla base alle caratteristiche dell’edificio (es. se è una edificio storico, ect...), l’installazione di una canna fumaria sulle parti comuni non dove né modificare la destinazione d’uso di quel bene condominiale oltre che non deve modificare il decoro architettonico al punto tale da modificare materialmente o alterare l’entità sostanziale originaria delle cose comuni (Cass. N.° 12654/2016), non costituendo una innovazione contemplata dall’art.1120 cod. civ, ma semplicemente una modifica prevista dall’art.1102 cod. civ. (Cass. N.° 6341/2000).
Con riferimento al caso di specie, inoltre, è opportuno richiamare il DL 179/2012 art. 34 comma 54 che dispone che gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente […] ricordando che, per le stufe e i termo-camini a pellet, è necessario verificare tutti gli adempimenti amministravi da presentare presso il Comune in cui è ubicato l’edificio, la certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785 e che il pellet utilizzato debba essere certificato da un organismo di certificazione, che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni (Fonti ENEA).
Ringrazio l'associazione Nazionale Amministratori Professionisti d'Immobili (ANAPI) per delucidato sulle informazioni riguardanti questo post.
Vi Saluto, spero di essere stata di aiuto
Amministratrice Ilaria Formica
necessarie per il miglior godimento della cosa.





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